infostra - studio infortunistica stradale
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pagina web, dalla data di ultimo aggiornamento sei stato l'ospite numero : infostra ® - sito attivo dal 18.04.1998 al 23.08.2009 con tin.it poi con aruba.it. Ultimo aggiornamento : 18 aprile 2020 alle ore 14 e 49 - osservazioni e suggerimenti sul sito al webmaster |
Attivilità principali Perizie tecniche ricostruttive per la ricostruzioni delle modalitá e della dinamica dei sinistri con software di simulazione PC-Crash© che risolve con modelli cinetici e cinematici in grafica vettoriale a 2D e/o 3D le fasi pre-post urto, di evitabilità e di nesso di causa tra i coinvolti (veicoli, pedoni) con inserimento nel contesto di realistici scenari di accadimento generando alla fine dei video-clip che consentono di rivedere su PC o in videoproiezione il sinistro ed i relativi riferimenti di tempo e velocità da qualsiasi posizione nello spazio circostante (postazioni fisse o mobili). CTU, CTP, CT per il PM (art. 359/360 cpp), Perizie d'Ufficio (art. 220 e succ. cpp). Perizie tecniche estimative (estimo speciale automobilistico). Accertamenti tecnici sui sinistri, guasti, vizi e anomalie. Valutazione danni auto RCA/ARD. ATP, arbitrati. Altre attività : perizie e consulenze tecniche nei campi elettronico ed informatico automotive (analisi delle cause, risarcibilitá e valutazione dei danni derivanti da sinistri), sviluppo software e gestione web specifico tecnico professionale. Le prestazioni professionali vengono svolte sia per le sezioni Penali dei Tribunali, Giudici di Pace e Procure della Repubblica (per i quali é richiesta l'iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale), sia per le sezioni Civili dei Tribunali e per i Giudici di Pace (per i quali é richiesta l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice) oltre che per studi legali, privati e Societá Assicuratrici. Strumenti di lavoro Procedure di esecuzione incarichi Tipologia dei clienti Particolarità nelle trasmissioni e-mail o
via web Torna all'inizio |
titolare dello studio : Vito
Toneatto
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Premesse : perizie Ricostruttive e perizie
Tecniche ed Estimative Competenze in materia di perizie ricostruttive : ingegneri e periti industriali Le perizie ricostruttive, che attengono alla ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazioni della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spettano agli ingegneri ed ai periti industriali. Tale esclusività afferma una netta demarcazione delle competenze tra le figure professionali del perito industriale e del perito assicurativo (ribadita da una recente sentenza del Tribunale di Pordenone n. 222/2001). Relativamente a tale sentenza sono stati anche pubblicati due articoli su Folio, organo ufficiale del consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (febbraio 2002 e febbraio 2003) Le perizie ricostruttive svolgono funzione di accertamento delle modalità di accadimento di un sinistro stradale generalmente sulla base della documentazione fornita dai competenti organi giudiziari o dai legali delle parti e delle parti stesse. In particolare provvedono con una fase istruttoria, previo accertamento diretto, alla esecuzione delle planimetrie in scala dei luoghi interessati dal sinistro in 2D o 3D, all'inserimento degli elementi raccolti dalla autorità inquirenti (posizioni statiche post-urto dei veicoli, presumibile punto d'urto, tracce di frenata, scarrocciamento, frammenti e quant'altro risultante) o riprese da videocamere (di controllo del traffico o altre), alla ispezione tecnica dei veicoli sinistrati (quando possibile e per escludere guasti o malfunzionamenti) o all'esame delle immagini fotografiche degli stessi per la valutazione della tipologia delle deformazioni direttamente correlate agli effetti degli urti subiti, alla raccolta dei dati tecnici di detti veicoli (dimensioni, masse, caratteristiche tecniche). A pertire da questi elementi contengono poi i calcoli cinetici e cinematici necessari a varificare gli spazi, i tempi, le velocità e le accelerazioni dei coinvolti dopo la collisione, prima della stessa, all'istante della percezione del pericolo e della turbativa tecnica, alle condizioni dei campi di effettiva visibilità e percepibilità ed alla ricerca delle condizioni di evitabilità e dei conseguenti nessi di causa. In genere vengono quindi ricercate le cause tecniche ovvero le eventuali violazioni alle norme del codice della strada o di normale diligenza o prudenza ad origine del sinistro in questione. Tutte queste attività consentono di fornire una relazione tecnica corredata di planimetrie ed immagini ma attualmente, per gli studi tecnici dotati di software PC-Crash© (specifico e potente software applicativo), anche di video-clip che possono mostrare la ricostruzione virtuale dell'evento da postazioni di ripresa fisse o mobili o addirittura dal posto di guida dei coinvolti e/o dalla posizione dei testimoni (anche per una verifica tecnica) ed il tutto documentando anche in funzione del tempo, istante per istante, le rispettive distanze, velocità ed accelerazioni (anche all'occorrenza quelle trasmesse agli occupanti dei veicoli). Competenze in materia di perizie tecniche : ingegneri, periti industriali e periti assicurativi. Le perizie tecniche sui veicoli si rendono necessarie sia per escludere o rilevare guasti o malfunzionamenti (di solito in sede penale) sia per accertare guasti, difetti e/o malfunzionamenti con lo scopo di determinare la relativa causa (di solito in sede civile con CTU, CT o ATP). Competenze in materia di perizie estimative : periti assicurativi. I periti assicurativi svolgono funzione di accertamento dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 noto come "Codice delle assicurazioni private" (ex legge 24.12.1969 n. 990 "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto ...") ed essendo in 'teoria' liberi professionisti possono essere incaricati da chiunque ne abbia interesse e non solo dalle società di assicurazione. Il compito dei periti dovrebbe essere quello di valutare equamente i danni per consentire un indennizzo (o congruo risarcimento) come previsto dalle leggi vigenti. Normalmente vengono incaricati dalle società assicuratrici con cui collaborano e quindi o localmente dalle loro agenzie o dai loro uffici sinistri (ispettorati sinistri - Unitá Liquidazione Danni - Centri Liquidazione Danni) o dai call-center centrali delle stesse società. Di solito quando l'incarico è locale al perito arriva con l'incarico anche tutta la documentazione necessaria a svolgere compitamente il suo mandato, di contro, nel caso delle società che hanno accentrato il servizio di liquidazione sinistri (con l'uso dei call-center) al perito viene mandata solo una segnalazione per contattare il danneggiato ed al danneggiato il nominativo ed il recapito del perito. In ogni caso il daneggiato può accelerare i tempi di intervento facendosi indicare il nominativo del perito e comunicandogli telefonicamente dove (da quale autoriparatore) e quando lascierà il veicolo in riparazione (lasciando comunque in assenza del perito le relative comunicazioni alla segreteria telefonica). Nel caso di gestione centralizzata (call-center) è bene sapere che oltre alla perizia estimativa il perito deve anche raccogliere tutta la documentazione necessaria alla completa istruzione del sinistro che il danneggiato deve fornire ed in particolare : - il modulo della constatazione amichevole di incidente (c.a.i.) - la denuncia di sinistro alle autorità nel caso di danni ARD (furto incendio atti vandalici ecc.). Al momento del sopraluogo, (preferibilimente dal riparatore incaricato dal danneggiato) che prima di iniziare i lavori deve dare le comunicazioni concordate dagli ex accordi Ania/OoAA ed attendere il perito, il perito deve trovare oltre al veicolo i relativi documenti di circolazione ovvero : - la carta di circolazione - il certificato di proprietà Questo perchè in base alla L. 137/2000 il perito deve trasmettere alla compagnia mandante i relativi dati che verranno inseriti nella banca dati dei sinistri gestita dall'Isvap. (nei casi precedenti alla introduzione del C.D.P. deve essere disponibile oltre al foglio complementare anche il codice fiscale e/o il numero di partita iva dell'intestatario del veicolo) E' evidente che senza tali documenti, non potendo accertare ne la proprietà ne le caratteristiche tecniche e di conformità del veicolo non potrà portare a termine il mandato. Il riparatore incaricato, qualora il danneggiato intenda autorizzarlo a percepire direttamente la liquidazione del danno, deve invece farsi sottoscrivere : - la delega sottoscritta dal danneggiato con l'autorizzazione al pagamento diretto del riparatore (attivabile anche prima che venga concordato l'importo dei danni). - una copia del documento di identità del danneggiato In sede di primo sopraluogo il perito sarà così, salvo la necessità di ulteriore sopraluogo tecnico, in grado di concludere la quantificazione anche concordata dei danni (sulla base dei tempari e prezziari ex accordi Ania/OoAa) raccogliendo contemporaneamente la delega controfirmata dal riparatore stesso unitamente alla : - documentazione fiscale dei lavori effettuati A questo punto il perito inoltrerà la pratica alla società mandante o effettuando contestualmente il pagamento del danno, o inviando alla società la relazione tecnica di perizia unitamente alla documentazione ed alle indicazioni per poterlo effettuare nei termini previsti. 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Assicurativi A proposito di periti ...
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